forfettari e transazioni UE ed extra UE

forfettari e transazioni UE ed extra UE

Trovandoci a operare in un’economia iper-globalizzata, avere rapporti con l’estero è diventato molto comune, ma rimane sempre un campo spinoso per i forfettari, perché è necessario essere consci delle normative vigenti sull’IVA “estera” per sapere come gestire al meglio le fatture.
Generare una fattura corretta per i contribuenti forfettari segue delle regole specifiche, a seconda che si tratti di beni, di servizi o che essi siano in UE o extra UE.

Di norma i forfettari non praticano la rivalsa dell’IVA (ex articolo 18 D.P.R. n. 633 1972) per le attività nazionali, cioè non impongono l’IVA sulle vendite, non la detraggono dagli acquisti e di conseguenza non ne versano il saldo all’Erario.
Rivolgendosi all’estero, invece,  spesso si troveranno a doverla versare rispettando diverse norme in base al tipo di operazione (acquisto o cessione di beni, prestazioni di servizi resi e ricevuti, importazioni o esportazioni extra UE). Analizziamole nel dettaglio.

ACQUISTO DI BENI UE

La norma di riferimento è l’art. 38 comma 5, lettera c) del Decreto Legge n. 331/1993, che mette un tetto di 10.000 euro (solo imponibile ovviamente) alle operazioni effettuate nell’anno in corso, e nell’anno precedente, affinché esse siano definite intracomunitarie o no.
Se l’acquirente forfettario non supera questo tetto viene considerato alla stregua di un cliente privato, pagherà normalmente la sua fattura (comprensiva di iva estera) senza dover svolgere ulteriori adempimenti (quindi niente modello intrastat, che ricordiamo è un modello dove vengono registrate tutte le operazioni intracomunitarie tra soggetti titolari di partita iva in maniera tale da evitare l’evasione).

Superato il limite di 10.000 euro l’operazione viene ritenuta intracomunitaria. La fattura verrà ricevuta senza iva estera e dovrà essere integrata applicando l’aliquota IVA italiana tramite il meccanismo del “reverse charge”, una inversione contabile che farà ricadere l’imposta sul forfettario destinatario della cessione di beni e dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo tramite F24 (con tanto di modello intrastat).

Attenzione però. se al cliente forfettario viene trasmessa una fattura contenente la dicitura “reverse charge, anche per acquisti inferiori ai 10.000 euro, si dovrà procedere a integrare la fattura come se fosse intracomunitaria e nelle stesse modalità svolgere i relativi adempimenti.

CESSIONE DI BENI UE

Per quel che concerne la cessione dei beni a soggetti residenti in UE, il Decreto legge è sempre il n.331/1993 e l’art. è il 41 comma 2-bis. Esso stabilisce che le cessioni di beni da parte dei forfettari a un cliente UE si tratterà esattamente come una operazione nazionale, quindi non includerà l’IVA.
La fattura dovrà solamente comprendere la locuzione: “la seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93” e nessun altro adempimento.

ACQUISTO DI SERVIZI UE

Quando un forfettario riceverà una prestazione di servizio, di qualsiasi importo esso sia, riceverà una fattura con la dicitura “reverse charge”, quindi si dovrà comportare esattamente come nel caso dell’acquisto di beni, integrare l’aliquota iva nazionale e versarla entro il 16 del mese successivo.
Non è necessario il modello Intrastat a meno che non si superi l’importo di 100 mila euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Nel caso in cui il prestatore del servizio sia un soggetto extra UE, il “reverse charge” non si applicherà e si procederà all’emissione di un’autofattura di egual importo, maggiorata dell’iva corrente che verrà versata il 16 del mese successivo sempre con un F24.

PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI

In questo caso, secondo la norma di riferimento, che è art. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, il contribuente forfettario viene considerato allo stesso modo di un contribuente in regime ordinario.
Sia che il prestatore sia un soggetto UE, o extra UE, si emetterà fattura senza Iva e con dicitura “reverse charge”.
Si dovrà presentare il modello Intrastat, trimestralmente sotto i 50 mila euro e mensilmente superata tale soglia. Cade l’obbligo di presentazione modello Intrastat solo per i seguenti paesi: Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, Francia, Grecia, Spagna, Finlandia, Germania.

Importazioni ed esportazioni (Acquisto e Cessione di beni Extra UE con fatturazione extra UE).

La normativa di riferimento è il D.P.R. n.633/1972 . In questo caso per i contribuenti forfettari non vi è alcun trattamento di “favore” nelle fatture extra UE.

Per quel che concerne l’importazione di beni si dovrà versare l’Iva in dogana al momento dell’import stesso, per quel che riguarda le esportazioni nell’emissione fattura extra UE l’Iva non verrà addebitata. Basterà aggiungere solo la dicitura: “Cessione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 633/72”.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

In caso di acquisto e cessione di beni Extra UE con fatturazione extra UE la normativa di riferimento è il D.P.R. n.633/1972.
In questo caso per i contribuenti forfettari non vi è alcun trattamento di favore nelle fatture extra UE.
Per quel che concerne l’importazione di beni dovranno versare l’IVA in dogana al momento dell’import, mentre per quel che riguarda le esportazioni, nell’emissione fattura extra UE l’IVA non verrà addebitata. Basterà aggiungere la dicitura: “Cessione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 633/72”.

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